|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 22 gennaio 2016
Circolare n. 17/2016
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise IV trimestre 2015 – Termine di lunedì 1 febbraio 2016 – Nota Agenzia
Dogane Monopoli n. 141033 del 17.12.2015.
Sul sito internet
dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software aggiornato per la
compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte
delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.
Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni
vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI
da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso
l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto
informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea
sottoscritta. Il termine per l’adempimento è l’1 febbraio prossimo (il 31
gennaio cade di domenica).
Consumi dichiarabili – Le istanze da
presentare entro la scadenza di gennaio devono riferirsi alle fatture per
rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 dicembre 2015; si sottolinea che
eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si
rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore
a 7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 0 o inferiori.
Misura del rimborso – La misura dello
sconto accise per il quarto trimestre 2015 è pari a 214,18609 euro per ogni
mille litri di gasolio.
Fruibilità del beneficio – Lo sconto
spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e
previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla
presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo
codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in
denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di
importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in
cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno
essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta
circ.re conf.le n. 158/2015
|
Responsabile di Area |
|
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |